Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

Modulo per comunicare l’ospitalità di cittadini extracomunitari a Cortenova: obbligo previsto dalla normativa per chi accoglie stranieri presso la propria abitazione
Data:

01/01/2023

Argomenti
Tipologia di documento
  • Modulistica

Descrizione

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione): “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”

Modalità della comunicazione per alloggi offerti da privati

Per le comunicazioni di ospitalità offerta da privati è possibile utilizzare gli appositi modelli allegati.

Modalità della comunicazione per alloggi offerti da gestori di strutture ricettive

Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".

Ufficio responsabile

Ufficio responsabile/proponente del documento

Ufficio Servizio Demografico

Gestisce l'anagrafe, lo stato civile, le liste elettorali, la leva, la statistica, i giudici popolari e la polizia mortuaria.

Formati disponibili

Formati disponibili

PDF

Licenza di distribuzione

Licenza di distribuzione

Licenza sconosciuta

Date

Data di inizio validità/efficacia

01/01/2023

Data di inizio pubblicazione

01/01/2023

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 01/04/2025 00:45

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by 3PItalia · Accesso redattori sito