Cambio di residenza

  • Servizio attivo

Servizio dedicato al cambio di residenza: informazioni e modulistica per trasferimenti da altro Comune, dall’estero o all’interno del territorio comunale

A chi è rivolto

Chiunque trasferisca la dimora abituale nel territorio comunale deve richiedere il cambio di residenza

Cortenova

Descrizione

PROVENIENZA DALL’ESTERO O DA UN ALTRO COMUNE ITALIANO

Il trasferimento della dimora abituale (residenza) nel territorio comunale da parte di cittadini comporta l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica per sé e per i propri familiari conviventi, e assenso intestatario famiglia di destinazione, per famiglia preesistente.

È indispensabile conoscere l'esatto indirizzo: denominazione dell'area di circolazione, numero civico esterno e, se esistente, interno.

Requisito essenziale è la dimora abituale nel territorio comunale, presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione e l’occupazione legittima e non abusiva dell’abitazione.

La decorrenza giuridica del cambio di residenza coinciderà con la data di presentazione della dichiarazione corredata da tutti i documenti e le informazioni richieste (verrà rilasciata entro 2 giorni la relativa ricevuta e nello steso termine verrà aggiornata l’ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – con la contestuale cancellazione dal comune di precedente residenza) e nei 45 giorni successi verranno effettuati opportuni accertamenti sulla veridicità della dichiarazione. La falsa dichiarazione in sede di richiesta della residenza è punita ai sensi di legge: 

il comma 4, dell’art. 5, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 44512000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

DOMICILIO

Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Il domicilio può non coincidere con la residenza.

La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.

 

SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all'estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza.

Anche in questo caso, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe.

  • L'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l'avvenuta iscrizione.

L'iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l'Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.

Cosa serve

- istanza di dichiarazione anagrafica sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni;
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che, insieme al richiedente, trasferiscono la residenza;
- tessera sanitaria di tutti i componenti la famiglia;
- estremi della patente di guida italiana e delle targhe dei mezzi (autoveicoli, rimorchi, moto e ciclomotori) intestati a tutte le persone che chiedono il cambio necessari ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Motorizzazione;
- dati catastali dell’abitazione e titolo di occupazione.

Inoltre,

per i cittadini extracomunitari:
- passaporto o documento equipollente
- permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per i comunitari attestato di regolarità del soggiorno o, se ancora non in possesso,  richiesta di rilascio)
- Eventuali atti originali tradotti e legalizzati di nascita – matrimonio – divorzio – decesso coniuge
- Eventuali atti originali, tradotti e legalizzati che attestano la relazione di parentela in caso di residenza di tutta la famiglia

per i cittadini comunitari:

-     attestazione di regolarità del soggiorno 

Nel caso di prima iscrizione in Italia con provenienza dall’estero, l’attestazione di regolarità del soggiorno va chiesta contestualmente alla dichiarazione di residenza.

Documentazione da presentare a corredo della richiesta (che deve essere in marca bollo con allegata un’ulteriore marca per l’attestazione che verrà rilasciata a chiusura del procedimento):

1) Nel caso in cui il diritto di soggiorno derivi da lavoro subordinato o autonomo, deve attestare la propria attività lavorativa dipendente o autonoma (contratto di lavoro, busta paga, dichiarazione del datore di lavoro, certificato di iscrizione al registro delle imprese…)

2) La disponibilità di risorse economiche sufficienti - per sé e per i propri familiari - e la titolarità di un’assicurazione sanitaria (solo quando l’iscrizione non è richiesta in qualità di lavoratore)

3) Certificato di iscrizione presso un istituto pubblico o privato (riconosciuto), la titolarità di un’assicurazione sanitaria, la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari

Il reddito può essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del dPR 445/2000 e controllato come congruente sulla base dell'importo dell'assegno sociale rivalutato ogni anno.

Cosa si ottiene

Cambio di residenza

Tempi e scadenze

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Costi

GRATUITO

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0341901110

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Pec::
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