Descrizione
Il cittadino che è emigrato in altro Comune si rivolge all’Ufficio Anagrafe del solo Comune di nuova iscrizione che aggiornerà l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente): simultaneamente con decorrenza dalla data di presentazione di regolare domanda, verrà iscritto con indirizzo del nuovo comune e “cancellato” dall’indirizzo del Comune di emigrazione.
Il cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, dichiara il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato italiano competente per zona che invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l’iscrizione all’Aire decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio.
Il cittadino straniero, che intende trasferire la residenza all’estero lo deve invece comunicare all’Ufficio Anagrafe del comune di residenza in Italia, chiedendo la cancellazione anagrafica per espatrio, compilando apposito modulo ministeriale.
La cancellazione per irreperibilità può avvenire a seguito di censimento della popolazione o a seguito di accertamenti opportunamente intervallati nel tempo. (Altri casi di cancellazione per irreperibilità che potrebbero verificarsi sono: irreperibilità presunta trascorsi cento anni dalla nascita per gli italiani residenti all’estero; irreperibilità presunta per mancanza indirizzo agli atti degli italiani residenti all’estero; irreperibilità presunta per mancato recapito all’estero della cartolina avviso relativa alle due ultime consultazioni elettorali).
L’ISTAT detta disposizioni precise fissando due punti fermi per proceder alla cancellazione per irreperibilità:
1) l’irreperibilità da almeno un anno all’indirizzo anagrafico;
2) la mancata conoscenza della nuova dimora abituale.
Le due condizioni richieste ovviamente sono complementari ma non fissano il numero degli accertamenti da effettuarsi nè la durata dell’intervallo tra essi. Ne discende, pertanto, che l’ufficiale d’anagrafe dispone di un potere discrezionale nell’assumere decisioni derivanti dalla singolarità di ogni caso sottopostogli, facendo ricorso anche all’art. 4, comma 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e all’art. 19 del vigente regolamento anagrafico.
La cancellazione degli stranieri per mancato rinnovo della dichiarazione della dimora abituale è stata introdotta dall’art. 15, comma 3, del d.P.R. 394/1999 e si realizza quando lo straniero non rinnova la dichiarazione di dimora abituale all’ufficio anagrafe entro i 60 giorni successivi al rinnovo del permesso di soggiorno o perché il permesso di soggiorno non è stato rinnovato.