Cittadinanza jure sangiunis

Il cittadino straniero, residente nel Comune e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al Sindaco del Comune di residenza
Con il DL 36/2025 dalle ore 23.59 del 27/03/2025 è necessario che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
• un genitore o adottante cittadino italiano sia nato in Italia;
• un genitore o adottante cittadino italiano sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
• un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini italiani sia nato in Italia
Data:

01/04/2025

Argomenti
Tipologia di documento
  • Modulistica

Descrizione

Il Consiglio dei Ministri ha adottato, il 28 marzo scorso, il DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36, un insieme di misure legislative proposte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per riformare la disciplina in materia di cittadinanza.

Le modalità operative in merito al riconoscimento della cittadinanza italiana che trovate nella pagina verranno coordinate con il nuovo testo normativo in attesa della conversione in legge del Decreto citato.

Per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jus sanguinis la competenza è dell’Ambasciata italiana per chi vive all’estero o del Sindaco del comune di residenza per chi vive in Italia.

Per fare tale pratica in Comune quindi, bisogna anzitutto essere residenti in quel comune.

Per chi abita all’estero ma intende trasferirsi in maniera stabile in Italia, potrà chiedere la residenza in Comune e presentare contemporaneamente i documenti necessari al riconoscimento della cittadinanza.

Per la residenza servono: passaporto, tessera sanitaria (codice fiscale), documentazione comprovante la regolarità del soggiorno in Italia (per la pratica in oggetto non serve permesso di soggiorno ma è sufficiente visto d’ingresso e dichiarazione di presenza resa dinnanzi l’Autorità di frontiera per chi non proviene da Area Schengen oppure resa al Questore per chi proviene da Area Schengen) e disponibilità di un alloggio (se in affitto/comodato serve il contratto regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate).

La pratica di residenza dura, se tutto regolare, 45 gg, periodo nel quale il Comune effettuerà accertamenti per verificare l’effettiva presenza (N.B. il procedimento di iscrizione anagrafica, in base al DPR 223/1989 e ss.mm, ha un termine massimo di 100 gg in quanto, la domanda di residenza corredata da tutti i documenti e requisiti previsti per legge, deve essere registrata entro i 2 gg lavorativi (la decorrenza dell’iscrizione è dalla domanda) mentre i controlli anche tramite polizia locale, o personale all’uopo incaricato,  sull’effettiva dimora abituale si esplicano nei successivi 45 gg. Qualora vi siano motivi ostativi alla residenza, l’ufficiale d’anagrafe interrompe i termini del procedimento di controllo per massimo 10 gg ed in presenza di memorie integrative esibite dal cittadino, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, il termine ricomincia a decorrere per ulteriori 45 gg al termine dei quali l’ufficiale può confermare la residenza acquisita o annullare con effetto retroattivo la registrazione anagrafica).

 Dopo aver confermato la residenza effettiva, il Comune verificherà anche i documenti presentati per la cittadinanza:

1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque o certificato di battesimo rilasciato dal Parroco se nato prima del 1866;

2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

3) atto di matrimonio ed eventuale divorzio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;

4) atti di matrimonio ed eventuale divorzio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana e dello stesso, se coniugato;

5) atti di eventuale morte dell'avo italiano emigrato all'estero e dei suoi discendenti in linea retta;

6) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;

7) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, dei figli minori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

8) Ricostruzione dell’albero genealogico.

n.b. 

-    Tutti i documenti dovranno essere originali, cartacei, muniti di traduzione in italiano e legalizzati o apostillati (verificare se ci sono accordi in merito tra il vostro stato e l’Italia).

-    I certificati devono avere una data di emissione non precedente a 6 mesi, a parte quelli delle persone decedute.

-    Se alcuni documenti (quelli degli ascendenti) sono comuni a più persone del medesimo stato di famiglia e che presentano contemporaneamente la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, non è necessario presentarli in più esemplari

Da tenere presente nel caso la discendenza passasse dal ramo femminile:

Per la normativa di questo stato la donna italiana non può trasmettere la cittadinanza italiana prima del 1.1.1948; a questo fine non è importante quando la donna è nata ma quando la donna ha procreato (se una donna ha avuto un figlio prima del 1948 NON GLI PUO’ TRASMETTERE LA CITTADINANZA ITALIANA). Tale eventuale situazione può essere affrontata solamente dal giudice quindi, in questi casi, è consigliabile attivare una procedura giudiziaria di riconoscimento della cittadinanza italiana perchè in via amministrativa non è possibile.

In linea di massima tutto il procedimento potrebbe concludersi in 3 mesi (fino a un massimo di 6 mesi), questo dipende dall’esito degli accertamenti per la residenza e anche da quanto tempo ci mette/ono l’Ambasciata/e italiana/e a verificare i documenti che gli verranno inviati. Nel caso il procedimento dovesse protrarsi oltre i 3 mesi sarà necessario chiedere il permesso di soggiorno in Questura.

Si invita a leggere le circolari del Ministero dell’Interno n. K28 ell’8.04.1991 e n.32 del 13.06.2007.

La Giunta Comunale in data 19.03.2025 ha adottato la delibera avente per oggetto: LEGGE 30/12/2024 N. 207 (GAZZETTA UFFICIALE 31/12/2024 N. 305). ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DOVUTO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVE A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE.

Si riporta un breve estratto relativo alle richieste di richieste di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis:

Tabella A - Domande di riconoscimento della cittadinanza - legge 91/92:
Rif. normativo Fattispecie Contributo
Art. 1 Domande di riconoscimento della cittadinanza, in via amministrativa, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” (Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991).

€ 600,00

(euroseicento/00)

Art. 2 Domande di riconoscimento ovvero dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio.

€ 200,00

(euroduecento/00)

Art. 3 Adozione ESENTE

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Date

Data di inizio validità/efficacia

01/04/2025

Data di inizio pubblicazione

01/04/2025

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Ultimo aggiornamento: 23/04/2025 10:38

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