Descrizione
L’interessato o persona avente titolo può richiedere certificati anagrafici o di stato civile all’ufficio demografico, compilando apposita domanda scritta.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 12.11.2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012 - in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2011, s.o. n. 234), in particolare l’art. 15 che ha modificato sostanzialmente alcuni articoli del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad USO PRIVATO o GIUDIZIARIO. (su ogni certificato richiesto e rilasciato verrà apposta, a pena di NULLITA', la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"). Inoltre, L’entrata in vigore della Legge n.120 del 11.09.2020, con l’articolo 30bis, ha modificato il Dpr 445/2000. L’art.30 bis recita: “(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione) Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "che vi consentono" sono soppresse;
b) all'articolo 71, comma 4, le parole: "che vi consentono" e le parole: ", previa definizione di appositi accordi," sono soppresse»;
permettendo in questo modo al cittadino di utilizzare le autocertificazioni anche nei rapporti con i privati.
Documenti da presentare
- Richiesta certificato
- Documento d'identità valido
Per i certificati anagrafici, che sono in bollo dall’origine, va consegnata anche la marca da bollo oppure va indicato l’articolo di legge per l’eventuale esenzione.
n.b. I cittadini residenti in Italia possono scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
Per i certificati esenti dall’imposta di bollo basterà selezionare uno dei possibili motivi di esenzione ed il certificato sarà completamente gratuito.
Se il motivo per il quale è richiesto il certificato non è presente nelle esenzioni, basterà selezionare la voce “in bollo – con pagamento” e pagare on-line il valore della marca da bollo, grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR con PagoPA.
Per i certificati di Stato civile, se non riguardano sé stessi o altre persone di cui si è genitori, tutori, amministratori di sostegno, va allegata delega dell’interessato.
I certificati dello stato civile sono esenti da diritti, a parte quelli riferiti ad atti redatti da più di 100 anni, come indicato sul modulo di domanda allegato
Tempi e iter della pratica:
I certificati di stato civile e d’anagrafe vengono rilasciati a vista, con esclusione dei certificati di Stato di famiglia storici e originari o i certificati di stato civile riferiti ad atti centenari, per i quali si prevede un termine di max 30 giorni.